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DL “Rilancio”, per Tosap e Cosap le maggiori superfici sono esenti

La bozza di Decreto legge "Rilancio" che oggi dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Ministri prevede l’esenzione della Tosap e della Cosap dalla riapertura delle attività economiche e fino al 31 ottobre prossimo. Tuttavia non sono escluse dal prelievo le intere superfici occupate ma solo le maggiori superfici necessarie a garantire le regole del distanziamento sociale.

E’ inoltre previsto che fino al 31 ottobre prossimo, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei soggetti esercenti attività economiche, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività non è subordinata all’autorizzazione della sopraintendenza ai beni culturali (quando dovuta per le occupazioni nei centri storici).

Le minori entrate per il Comune saranno rimbosate dallo Stato.

Ecco la nuova norma:

Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio

1. A far data dalla riapertura delle attività di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e fino al 31 ottobre 2020, non rientrano nel presupposto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, nel predetto periodo per assicurare il distanziamento sociale determinato dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Dal 1° novembre 2020, si decade automaticamente dall’utilizzazione delle maggiori superfici di cui al periodo precedente, salvo proroga dettata dalla necessità di continuare a garantire il distanziamento sociale dovuto all’emergenza.

2. Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata all’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Resta fermo che l’utilizzazione delle superfici di cui al comma 1 è subordinata all’espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente.

 

Relazione illustrativa

Con la norma in commento, al comma 1 si chiarisce che sono escluse dal presupposto della TOSAP e del COSAP le maggiori superfici necessarie a garantire le regole del distanziamento sociale.

La stessa norma prevede che il diritto ad utilizzare tali maggiori superfici viene meno a far data dal 1° novembre 2020, a meno che non si ponga la necessità di una proroga di continuare a garantire il distanziamento sociale dettato dall’emergenza in atto.

Il comma 2 esonera gli esercenti le attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione culturale di cui all’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture facilmente amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionali alle attività in questione.

Il comma 3 infine precisa che durante il periodo in questione restano comunque ferme le disposizioni che regolano la concessione e l’autorizzazione per l’utilizzazione delle superfici di cui al comma 1.

 

Richiamo normativo:

 

Dlgs 287/1991 art. 5  Tipologia degli esercizi

1.  Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a)  esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)  esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)  esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)  esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2.  La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4.  Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5.  Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6.  E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.

 

Dlgs 42/2004 art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione

1.  Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a)  la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b)  lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c)  lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d)  lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e)  il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2.  Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3.  Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4.  Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5.  L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione