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DL “Rilancio”, riscossione diretta per le società in house

Il Decreto legge "Rilancio" che sarà domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri adegua la Legge 160/2019, correggendo due errori formali che stavano diventando sostanziali.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020, relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all’applicabilità della maggiorazione di aliquota sull’ IMU, cosiddetta maggiorazione ex-TASI.

Ecco la nuova norma:

Riscossione diretta società in house e maggiorazione ex-Tasi

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 786, lettera c), sostituire le parole "numero 4)" con le seguenti parole: "numero 3)". Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole "numeri 1), 2) e 3)" con le seguenti parole: "numeri 1), 2) e 4);

b) al comma 755 sono abolite le parole "da adottare ai sensi del comma 779," e le parole "dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento" sono sostituite da "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento".

 

Relazione illustrativa

Le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020, relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all’applicabilità della maggiorazione di aliquota sull’ IMU, cosiddetta maggiorazione ex-TASI. La modifica di cui alla lettera a) è diretta a correggere un errore materiale contenuto nei commi 786 e 788 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, laddove si consente l’incasso diretto delle entrate degli enti locali anche ai soggetti di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire le società a capitale misto pubblico-privato. La norma, pertanto, esclude per tali soggetti la possibilità di ricevere direttamente i versamenti delle entrate locali e restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico.

La modifica di cui alla lettera b) ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiorazione della TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi. La formulazione attuale del comma 755 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, infatti, a causa di un riferimento incompleto ai commi immediatamente precedenti, attribuisce ai comuni la possibilità di adottare la maggiorazione solo per le fattispecie residuali di cui al comma 754 e non per le altre, vale a dire, l’abitazione principale di lusso di cui al comma 748, i fabbricati merce di cui al comma 751 e i fabbricati D, di cui al comma 753. La norma elimina, inoltre, il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020