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DL "Rilancio", verifica art. 48bis sospesa fino ad agosto

La bozza del D.L. Rilancio prevede una attesa sospensione della verifica c.d. "ex Equitalia" per i pagamenti superiori a 5.000 euro, di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, che non era stata interessata dai precedenti procedimenti. La sospensione opera anche con riferimento alle verifiche operate in precedenza e per le quali l'Agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento ex art. 72-bis del medesimo decreto, per le quali le amministrazioni possono procedere al pagamento.
Nel dettaglio, le disposizioni, in bozza, prevedono che "1.  nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, dello stesso decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario". Il termine dell'art. 68 c.1, che riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, è, da articolo successivo, prorogato dal 31 maggio al 31 agosto.