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Donazioni Covid-19: indicazioni per far fruire della detrazione IRPEF

La risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 fornisce indicazioni agli enti beneficiari delle donazioni di cui all'art. 66 del D.L. 18/2020 su come attestare le donazioni ricevute, al fine di far fruire i benefattori della detrazione IRPEF pari al 30% dell'imposta lorda, per un importo non superiore a 30.000 euro, o della deducibilità dal reddito di impresa.
La disposizione interessa "le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19". Medesima disposizione si applica alle donazioni ricevute per incrementare il fondo di solidarietà alimentare, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Il Dipartimento della protezione civile evidenziava come le donazioni siano affluite sui conti correnti aperti direttamente, ma anche attraverso intermediari e iniziative di crowfunding. Chiedeva quindi quali indicazioni dare ai fini della detrabilità.
L'Agenzia delle entrate chiarisce che, "per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.
Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Nel caso della Protezione civile, attese le disposizioni previste dall’articolo 99 del decreto-legge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19". Tale semplificazione potrebbe valere anche per conti correnti dedicati attivati dai singoli enti locali, anche se sul punto, attesa la numerosità degli stessi, è comunque consigliabile, nella causale, far fare riferimento agli elementi di cui sopra e/o all'art.66 D.L. 18/2020 o, nel caso ciò non sia possibile, rilasciare apposita ricevuta (v. oltre).
Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999, l'Agenzia specifica che " i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).
Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" .