Doppio binario tra bilancio e vincoli di finanza pubblica, serve un chiarimento
Numerosi enti locali si stanno interrogando se la redazione e la gestione del bilancio 2020-2022 debba ancora osservare il doppio binario del pareggio sui saldi o possa seguire solo le disposizioni dell’art. 1 commi 821 e ss. Legge 145/2018 e la traccia degli equilibri disposta da Arconet., come recepiti da DM Mef 01 agosto 2019.
Il dubbio è collegato alla rilevanza o meno nei vincoli di finanza pubblica dell’indebitamento, posto che la Corte dei Conti Sezione Riunite, nella delibera 20/2019, ha sollevato la questione di legittimità in riferimento al perdurare della vigenza della Legge 243/2012 art. 9 comma 1 e 1 bis, che impone ancora la redazione del prospetto del saldo tra i primi cinque titoli entrata e i primi tre titoli spesa. Questo comporta la ricerca di spazi per la copertura dell’indebitamento, spazi che derivano dalla somma degli accantonamenti e del rimborso quota capitale dei prestiti.
In altri termini, la Corte dei Conti rileva, nella delibera citata, che l’art. 81 sesto comma della Costituzione non può consentire il superamento del doppio binario previsto dall’art. 9 Legge 243/2012, in quanto quest’ultima è una legge di rango costituzionale e può essere modificata solo con maggioranze qualificate in Parlamento. La Legge 145/2018, art. 1 comma 821, che ha previsto il nuovo sistema dei vincoli di finanza pubblica non ha la forza, in quanto legge ordinaria, di superare le disposizioni della Legge 243/2012. Quindi l’indebitamento è ancora entrata non rilevante che chiede copertura mediante spazi "vecchia maniera", a differenza dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato, che sono ormai entrate rilevanti, in virtù delle sentenze Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018 e successiva norma di recepimento.
Ma in attesa che si esprima anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ci si chiede se sia legittimo prevedere a bilancio un mutuo che non trovi copertura in termini di spazi. Stesso discorso vale per l’applicazione dell’avanzo vincolato da mutui, che ha natura di indebitamento. A nostro avviso, l’ente dovrebbe comunque fare la verifica degli spazi disponibili ed impegnarsi a rispettare i saldi, anche se riteniamo non possa considerarsi illegittimo un diverso comportamento, posta la vigenza della legge 145/2018 art. 1 commi 821 e seguenti e dei prospetti sugli equilibri di finanza pubblica elaborati in sede Arconet e recepiti da Decreti ministeriali. Un intervento interpretativo del legislatore sarebbe davvero opportuno.
Certo è che il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica non sarà comunque una passeggiata per gli enti locali, posto che la stessa Commissione Arconet, nel verbale del giorno 11 dicembre 2019 , ha precisato che il rispetto dei vincoli si realizza non solo sul risultato di competenza (rigo W1 del prospetto), ma sull’equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto), che "peggiora" il risultato di competenza aggiungendo allo stesso anche le somme stanziate e non impegnate per accantonamenti e spese vincolate coperte da accertamenti già imputati