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DPCM personale, la bozza di circolare esplicativa

E’ in arrivo la Circolare esplicativa del DPCM 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo scorso.

Tra i punti chiarificatori della Bozza di circolare, arriva il chiarimento sul periodo transitorio. Le assunzioni concluse nel 2020 prima dell’entrata in vigore (20 aprile 2020) del DPCM sono perfettamente valide; le procedure in corso di svolgimento osservano la precedente disciplina se entro il 20 aprile 2020 è stata fatta la comunicazione ex art. 34 bis Dlgs 165/2001 ed è stata registrata in contabilità la prenotazione di impegno di spesa come previsto dal principio di competenza finanziaria potenziata (ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa).

E’ inoltre chiarito che quando si parla di spesa di personale si intendono i seguenti codici, come risulta dai dati inviati alla Bdap:

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.12.000

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.12.001

Quota LSU in carico all'ente

U.1.03.02.12.002

Collaborazioni coordinate e a progetto

U.1.03.02.12.003

Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

U.1.03.02.12.999

 

Redditi da lavoro dipendente

U.1.01.00.00.000

Retribuzioni lorde

U.1.01.01.00.000

Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.000

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.001

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.002

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.003

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.004

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.005

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.006

Straordinario per il personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.007

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.008

Assegni di ricerca

U.1.01.01.01.009

Altre spese per il personale

U.1.01.01.02.000

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

U.1.01.01.02.001

Buoni pasto

U.1.01.01.02.002

Altre spese per il personale n.a.c.

U.1.01.01.02.999

Contributi sociali a carico dell'ente

U.1.01.02.00.000

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

U.1.01.02.01.000

Contributi obbligatori per il personale

U.1.01.02.01.001

Contributi previdenza complementare

U.1.01.02.01.002

Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS

U.1.01.02.01.003

Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

U.1.01.02.01.999

Contributi sociali 

U.1.01.02.02.000

Assegni familiari

U.1.01.02.02.001

Equo indennizzo

U.1.01.02.02.002

Accantonamento di fine rapporto - quota annuale

U.1.01.02.02.003

Oneri per il personale in quiescenza

U.1.01.02.02.004

Arretrati per oneri per il personale in quiescenza

U.1.01.02.02.005

Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso

U.1.01.02.02.006

Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.

U.1.01.02.02.999

Non devono essere apportate rettifiche o detrazioni ai dati sopra riportati.

Al fine di individuare il valore soglia, gli enti che hanno esternalizzato la gestione TARI, perdendo anche l’entrata, dovranno sommare alle entrate tributarie le entrate derivanti da Tassa rifiuti, al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità.

Per la gestione della spesa, le assunzioni per mobilità tra comparti diversi non sono più neutre. La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall’art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, sarà necessario che - nell’ambito dei procedimenti di mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – si dia espressamente conto di tale circostanza. Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che – secondo le modalità precedentemente indicate – continuano ad applicare transitoriamente la previgente normativa.

Piccoli comuni: per il periodo 2020-2024, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall’articolo 4 del DPCM (valore-soglia più basso), che fanno parte di Unioni di Comuni, e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all’assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un’unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l’Unione, con oneri a carico della stessa.

 

Richiamo normativo

Dlgs 165/2001 art. 34 bis - Disposizioni in materia di mobilità del personale

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso. L’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità