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DUP e programma opere pubbliche

In vista della scadenza del 31 luglio prossimo, di cui art. 170 Tuel e punto 8 Principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi, ci si pone l’interrogativo di come cambia il percorso dopo l’entrata a regime del DM MIT 14/2018 e soprattutto del DM Mef 01.03.2019, che tra le altre cose ha modificato i criteri formazione del Fondo pluriennale vincolato.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si  considerano  approvati,  in  quanto  contenuti  nel  DUP,   senza necessita' di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 
    a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici,  di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e regolato con decreto 16 gennaio 2018,  n.  14,  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure  per  la redazione e la pubblicazione; 
    b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,  di  cui all'art. 58, comma 1  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto  16 gennaio 2018,  n.  14,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che ne  definisce  le  procedure  per  la  redazione  e  la pubblicazione; 
    d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione  della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007; 
    e)  (facoltativo)  piano   triennale   di   razionalizzazione   e riqualificazione  della  spesa  di  cui  all'art.  16,  comma  4  del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    f) programmazione triennale del fabbisogno di  personale  di  cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165; 
    g) altri documenti di programmazione. 
  Infine, nel DUP, devono  essere  inseriti  tutti  quegli  ulteriori strumenti  di  programmazione  relativi  all'attivita'  istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

L’arco temporale all’interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato, il relazione all’approvazione del bilancio, è individuato dal comma 1, dell’art.21 del codice e dal comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018: il comma 1 dell’art.21, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, stabilisce implicitamente il termine minimo indicando che l’approvazione del primo non possa precedere quella del secondo: il comma 6 art.5 del decreto definisce invece il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere "approvato" entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.

Quanto sopra per non escludere l’eventualità che, in specie in caso di ritardo nell’approvazione del bilancio, lo schema di programma possa essere adottato in coerenza con un bilancio "in costruendo", ovvero in parallelo alla sua definizione. E così anche per la presentazione e l’esame delle eventuali osservazioni che potrebbero dare luogo a modifiche dello schema di programma con possibili riflessi sullo stesso bilancio ancora da approvare.
L’approvazione del programma, oltre che rispetto all’approvazione (ed alla data di decorrenza degli effetti) del bilancio, deve ovviamente avvenire successivamente all’adozione ed alla eventuale raccolta delle osservazioni. Il comma 5, dell’art.5 definisce tali tempi anche disponendo che l’approvazione definitiva del programma debba avvenire entro 30 giorni dalla conclusione delle  
eventuali consultazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato.
Riassumendo, devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti tempistiche:
A)    il programma deve essere approvato:
1.    nel periodo fra la data di approvazione del bilancio ed i successivi 90 giorni (comma 6 art.5 del Regolamento);
2.    in caso si preveda la presentazione di osservazioni, fra il 31esimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello schema di programma adottato (comma 5 art.5 del Regolamento);
3.    in caso non si preveda la presentazione di osservazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di programma adottato (comma 5 art.5 del Regolamento);
B)    lo schema di programma dovrà essere pubblicato, pena l’impossibilità di rispettare i termini di cui al punto A, non prima dei 60 giorni antecedenti e non oltre i 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio.
In sintesi il programma deve essere approvato all’interno dell’intersezione fra la finestra dei 30 (A.2) o 60 giorni (A.3) a partire dalla data di pubblicazione dello schema di programma adottato, e la finestra dei 90 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio.