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Duplicati informatici esclusi da bollo

Con Risposta n. 323/2019, l'Agenzia delle entrate chiarisce che al duplicato informatico di un altro documento informatico non deve essere applicata l'imposta di bollo.
l presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Viceversa, per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, in quanto costituiscono, secondo le regole del CAD, a tutti gli effetti un originale. Sicché, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dall'articolo 1 della tariffa.