E’ dovuta la Tassa rifiuti sugli edifici di culto
La sentenza Corte di Cassazione 8087/2020 ha stabilito che in materia di Tassa rifiuti l’esenzione per gli immobili adibiti agli edifici di culto è ammessa solo in presenza di una norma che la preveda specificatamente.
Anche se il regolamento comunale prevede l’esenzione, la Tassa rifiuti sugli edifici di culto va comunque conteggiata a meno che non si dimostri che l’immobile effettivamente non produce rifiuti.
In altri termini, non può essere concessa l’esenzione per il semplice fatto che l’immobile sia destinato al culto; occorre l’effettiva dimostrazione, in capo al contribuente ecclesiastico, della mancanza di capacità di produrre rifiuti.
In materia di TARI, la legge 147/2013 e smi al comma 659 prevede un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune può stabilire, tra le quali non sono comprese le esenzioni per gli edifici di culto.
Secondo la stessa norma "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (comma 641) e la TARI "è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (comma 642)