E’ legittima la variazione soglia di anomalia delle offerte fino all'aggiudicazione
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 77 del 30 maggio 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 108, comma 12, del decreto legislativo 36/2023. La disposizione in questione riguarda la soglia di anomalia nelle procedure di affidamento appalti pubblici, con particolare riferimento all'inversione procedimentale.
La Corte ha stabilito che è legittimo consentire la variazione della soglia di anomalia delle offerte fino all'aggiudicazione, anche nel caso di inversione procedimentale. In altre parole, la soglia di anomalia può essere rivista in base ai risultati del soccorso istruttorio, anche dopo la fase di presentazione delle offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione.
La questione di legittimità era stata sollevata dal TAR Campania con ordinanza n. 3280 del 21 maggio 2024. Il giudice rimettente si chiedeva se la possibilità di variare la soglia di anomalia potesse ledere il principio di invarianza della soglia, come previsto dall'articolo 108, comma 12, del decreto legislativo 36/2023.
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che l'inversione procedimentale, che prevede la possibilità di regolarizzare le offerte, non impedisce la revisione della soglia di anomalia, purché ciò non comporti una modifica dei requisiti essenziali della gara. L'obiettivo della Corte è stato quello di garantire che, in fase di soccorso istruttorio, la soglia di anomalia possa essere adeguatamente valutata, senza creare una situazione di incertezza per i concorrenti.
La variazione della soglia di anomalia dopo l’apertura delle offerte economiche in una gara con inversione procedimentale è pienamente legittima e la norma di riferimento non presenta profili di incostituzionalità.