E' vietato riportare sulla competenza i sospesi per azioni esecutive pagati l'anno precedente
Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al paragrafo 6.3 il divieto di attuare una prassi, gravemente scorretta, che sembra persistere in alcuni enti locali, ovvero la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all’esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato), come pure la registrazione dell'impegno di spesa e l’emissione dell’ordinativo con imputazione all’esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.
Il principio evidenzia che anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.
Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.
Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.
Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell’ente, sia introdotta un’apposita procedura contabile che consente la registrazione dell’impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.
E’ del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”:
a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all’esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),
b) l’impegno e l’emissione dell’ordinativo con imputazione all’esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.
Tale prassi comporterebbe l’imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l’elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati “NON VERI”: il rendiconto dell’esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell’anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell’esercizio.
