← Indietro

Economie da rinegoziazioni mutui in parte corrente

Le economie da rinegoziazione mutui potranno utilizzarsi in parte corrente fino al 2028. Lo prevede un emendamento votato in Commissione al Senato in sede di disegno di legge di bilancio 2026. In particolare la novella normativa prevede:

4-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028»;

dopo le parole «emessi» sono inserite le seguenti “comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito”.


DL 78/2015 art. 7 comma 2:

1.Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2.Per gli anni dal 2015 al 2027, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione