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Effetti contabili dalla mancata stipula del contratto decentrato

In riferimento agli effetti contabili della mancata stipula del contratto decentrato, è opportuno analizzare la delibera Corte Conti Autonomie n. 20/2024, laddove è stata affrontata questione di massima posta dalla Corte dei Conti Sezione Veneto.

In particolare, l’Ente chiedeva di conoscere l’avviso della Corte rispetto a due quesiti.

Il primo quesito concerne l’interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e richiede se sia possibile, o meno, conservare, al termine dell’esercizio, la parte variabile del già costituito e certificato fondo di produttività nel caso in cui non si possa assumere l’impegno di spesa per carenza di sottoscrizione del contratto decentrato posto che, secondo il suddetto principio, “le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”.

Il secondo quesito è stato così formulato “Sotto altro punto di vista si chiede se l'obbligazione possa ritenersi unilaterale e si perfezioni con la volontà dell'ente di integrare il Fondo con le risorse variabili (facoltative), consentendone la distribuzione anche in assenza di accordo annuale, ma con regolare costituzione del fondo, in presenza dei seguenti presupposti: l’ente non pone condizioni particolari per l'utilizzo della parte variabile che verrà dunque ed erogata con le medesime modalità della parte stabile; la destinazione del fondo sia, in applicazione dell'art. 80, comma 2, del CCNL 16.11.2022 già individuata a monte dal contratto collettivo integrativo triennale; l’accordo annuale, di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, sia puramente ricognitivo non dettando criteri diversi rispetto al contratto integrativo (Corte dei conti - Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia deliberazione n. FGV/29/2018/PAR)”.

La Sezione Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione»


Aggiungiamo che in caso di mancata costituzione del fondo, le risorse variabili confluiscono in avanzo libero, mentre le risorse stabili confluiscono nell’avanzo vincolato (Corte Conti Piemonte n. 182/2019)