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Efficientamento energetico e sicurezza strade e immobili fuori dal PNRR

L’art. 1 comma 139 Legge 145/2018 dispone che “ Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno”

L’art. 1 comma 29 Legge 160/2019 dispone che “ Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche”.

Questi due fondi, inizialmente NON nativi PNRR sono poi stati inseriti tra i finanziamenti PNRR e rendicontati con il sistema REGIS.

Ora si torna indietro, come indicato nel comunicato REGIS all'interno della procedura stessa.. I fondi piccole opere e medie opere non rientreranno più in ambito PNRR. Ma allora come saranno rendicontati? Torna in auge il primo sistema di monitoraggio, come da manuale di controllo Ministero dell’Interno di cui Decreto 19 dicembre 2022.

DECRETO

MANUALE