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Eliminazione dei limiti di spesa per le Province

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 111/2026 si è espressa su richiesta di parere in ordine ai limiti di legittimità e alle condizioni applicative delle spese in materia di cultura e turismo da parte delle Province a seguito dell’abrogazione del divieto di cui all’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014» senza prospettare alcuna soluzione. In particolare::

Quali sono, a seguito dell’abrogazione del divieto previsto dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, i limiti di legittimità, le condizioni applicative e i corretti criteri di imputazione finanziaria cui la Provincia deve attenersi nell’esercizio delle funzioni in materia di cultura e turismo, con particolare riferimento a:

1.partecipazione alle spese di funzionamento di organismi partecipati operanti nel campo culturale

2.erogazione di contributi a sostegno di iniziative (eventi, mostre, convegni) e attività di promozione culturale e turistica, realizzate dalla Provincia o da associazioni ed enti del territorio.


La Corte dei conti Lombardia ha espresso come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere:

«Dall’abrogazione espressa dell’articolo 1, comma 420, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per opera dell’articolo 1, comma 676, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, discendono la cessazione dei vincoli per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché del divieto di sponsorizzazioni, e la riespansione della piena discrezionalità e responsabilità delle amministrazioni provinciali nella gestione di queste spese nei limiti delle funzioni attribuite alle province dallo Stato o dalla Regione».