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Eliminazione dei residui vetusti

L’art. 11 comma 6 lettera e) dispone che la relazione sulla gestione degli enti locali (rendiconto) espone le RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI CINQUE ANNI e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n) ovvero (questi ultimi) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Sul punto ci sono innumerevoli delibere Corte dei Conti (non solo la famosa Corte Conti Marche n. 144/2023) che invitano alla stralcio dei residui vetusti.


Anche la Corte dei Conti Abruzzo, con la recente delibera n. 13/2026 è intervenuta sul tema, evidenziando che la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d’incasso (cfr. Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione.

In altri termini, rileva la Sezione, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l’esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un “ragionevole grado di certezza”, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP)”.