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Ente locale esecutore testamentario, parere Corte Conti

La Corte Conti Veneto, con delibera 75/2026, si è espressa in merito alla gestione di una eredità.

Il Comune spiega che un soggetto privato ha disposto, con testamento olografo, la nomina dell’ente locale quale esecutore testamentario, nonché quale beneficiario di una quota dell’asse ereditario;

  • i beni appartenuti al de cuius consistono in beni immobili, un appartamento e un terreno e in una somma rilevante ora giacente presso un istituto creditizio su conto corrente intestato esclusivamente al de cuius, di cui ha disposto l’assegnazione, oltreché all’amministrazione comunale, anche a soggetti terzi e ad enti ed associazioni di beneficenza;
  • il Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, ha assunto l’incarico di esecutore testamentario innanzi all’autorità giudiziaria competente;
  • in tale qualità, l’ente è tenuto a porre in essere gli atti necessari all’esecuzione delle disposizioni testamentarie, ivi compreso il pagamento degli eventuali oneri gravanti sull’eredità e la devoluzione delle quote spettanti ai beneficiari;
  • la fattispecie comporta profili di particolare rilievo sotto il profilo della corretta qualificazione contabile delle somme, delle modalità di gestione finanziaria delle stesse e dell’individuazione dei soggetti competenti all’adozione degli atti di gestione”.

Sulla base di quanto premesso, l’Amministrazione comunale formula i seguenti quesiti:

A) “Con riferimento alle somme di denaro facenti parte dell’asse ereditario, amministrate dall’Ente in qualità di esecutore testamentario:

  1. se sia ammissibile la loro gestione mediante mantenimento su conto corrente intestato al de cuius o su altro conto dedicato esterno al sistema di tesoreria e alla contabilità dell’ente; ovvero
  2. se le stesse debbano essere obbligatoriamente introitate nella tesoreria comunale ed iscritte nel bilancio dell’ente, ancorché con specifico vincolo di destinazione, in applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati

B) Nel caso dell’opzione A-1) , si chiede altresì che Codesta Sezione voglia esprimere parere in ordine a quali siano, sotto il profilo dell’ordinamento contabile degli enti locali, gli organi competenti all’adozione delle decisioni e degli atti aventi rilevanza finanziaria connessi alla gestione delle somme gestite dall’Ente in qualità di esecutore testamentario, nonché se tali atti debbano in ogni caso essere formalizzati mediante provvedimenti sottoscritti dal responsabile del settore competente su specifico incarico a cui debba seguire a norma del TUEL il parere contabile del responsabile del servizio finanziario;

C) Nel caso dell’opzione A-2), si chiede altresì che Codesta Sezione voglia esprimere parere in ordine a:

  1. quale sia la corretta qualificazione contabile delle predette somme gestite a titolo di esecutore testamentario (entrate vincolate, gestione per conto terzi/partite di giro, ovvero altra tipologia prevista dall’ordinamento contabile armonizzato) ai sensi del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
  2. quali siano le modalità di contabilizzazione di tali poste del bilancio, con particolare riferimento alla corretta codifica di bilancio in parte entrata (titolo, tipologia, categoria) sia per la parte gestita come esecutore testamentario, sia per la quota di eredità spettante al Comune;
  3. quali siano le corrette codifiche dei capitoli di bilancio utilizzate in parte spesa: sia come esecutore testamentario per il trasferimento delle somme a favore agli altri eredi testamentari, sia per la copertura di spese legali e altri oneri (titolo, missione, programma, macroaggragato), sia come erede per il lascito disposto a favore dell’ente;
  4. quali siano, sotto il profilo dell’ordinamento contabile degli enti locali, gli organi competenti all’adozione delle decisioni e degli atti aventi rilevanza finanziaria connessi alla gestione delle somme gestite dall’Ente in qualità di esecutore testamentario, nonché se tali atti debbano in ogni caso essere formalizzati mediante provvedimenti sottoscritti dal responsabile del settore competente su specifico incarico a cui debba seguire a norma del TUEL il parere contabile del responsabile del servizio finanziario;
  5. se le somme dell’asse ereditario destinate, per espressa disposizione testamentaria, ad associazioni ed enti benefici debbano essere considerate, anche sotto il profilo contabile, somme di terzi con vincolo di destinazione, non qualificabili come risorse proprie dell’ente né come finanza pubblica disponibile;
  6. quali siano le corrette modalità di gestione contabile e finanziaria di tali somme destinate ai beneficiari esterni (in termini di iscrizione in bilancio, imputazione, pagamento e rendicontazione), con particolare riferimento all’eventuale applicazione delle regole proprie dei contributi pubblici;
  7. ed infine, nell’ipotesi in cui il testamento non individui puntualmente i beneficiari ma si limiti a indicarne le categorie, quali siano le corrette modalità procedurali e contabili per la loro individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nonché quali organi comunali siano competenti all’adozione dei relativi atti di indirizzo e di gestione”.


La SEZIONE esamina la questione giuridica relativa alla facoltà di un ente pubblico, nella specie un’amministrazione comunale, di assumere l’incarico di esecutore testamentario.

Il codice civile (artt. 700–702) non esclude le persone giuridiche dalla nomina a esecutori testamentari, richiedendo solo che l’esecutore testamentario abbia la piena capacità di obbligarsi. Recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 16429/2025) ha anche chiarito che: “L'art. 703 cod. civ. attribuisce all'esecutore testamentario l'obbligo di «curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto». Egli, dunque, agisce come vero e proprio garante della volontà del defunto, ma può, ai sensi dell'art. 701 cod. civ., essere anche erede o legatario, ben potendo il testatore attribuire al medesimo il suo patrimonio o una quota di esso, oppure un bene determinato, ciò non ostando all'incarico di dare attuazione alla volontà espressa dal de cuius”. Poiché l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevede che “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, spetta all’Ente la valutazione relativa all’accettazione della designazione ad esecutore testamentario, che, quindi, deve risultare da motivato provvedimento amministrativo prodromico all’accettazione stessa. In detto provvedimento dovrà, altresì, essere indicata la persona fisica rappresentante dell’Ente ad accettare la designazione e le modalità di gestione dell’incarico.

È necessario, altresì, precisare che l’accettazione dell’eredità da parte del Comune comporta una distinta valutazione, seppur collegata, rispetto all’accettazione della nomina a esecutore testamentario e che la formale registrazione e pubblicazione del testamento non determina accettazione automatica dell’eredità. Pertanto, il Comune è tenuto ad esprimere la volontà di accettare o meno l’eredità, tenendo conto che l’art. 473 c.c. prevede l'obbligo in capo alle persone giuridiche, alle associazioni e alle fondazioni di accettare l'eredità col beneficio di inventario.

Nella richiesta di parere, l’Amministrazione istante nulla dice circa la sussistenza di un provvedimento formale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

3.1 Va, quindi, affrontato il quesito sub A), con cui l’Amministrazione chiede di conoscere se le somme di denaro facenti parte dell’asse ereditario, amministrate dall’Ente in qualità di esecutore testamentario, debbano essere introitate nel bilancio comunale e gestite tramite la tesoreria, oppure mantenute in una gestione separata e dedicata.

Per dare risposta a tale quesito è necessario premettere la disciplina civilistica dell’istituto dell’esecutore testamentario.

L’esecutore testamentario, secondo gli artt. 703–709 c.c., è titolare di un ufficio privatistico avente natura fiduciaria, finalizzato alla conservazione, amministrazione e distribuzione dei beni ereditari conformemente alla volontà del testatore. La giurisprudenza - pur negando all'esecutore testamentario la qualifica di rappresentante degli eredi del de cuius (Cass. n. 4663/1982) – segue pluralità di tesi: la tesi che configura l'esecutore quale amministratore pubblico di interessi privati (Cass. n. 552/1940); la tesi che qualifica l'esecutore testamentario come mandatario (Trib. Foggia 21.4.1964), o, ancora, la tesi che inquadra l'esecutore nel c.d. ufficio di diritto privato (Cass. n. 719/1965; App. Napoli 19.6.1953; Trib. Roma 1.4.1992; Trib. Roma 10.5.1955), con alcuni accenti pubblicistici (Cass. n. 24147/2015).

Al fine di adempiere l'incarico spetta all'esecutore l'amministrazione della massa ereditaria e il possesso dei relativi beni, ma il testatore può escludere sia l'una che l'altra. Riguardo al possesso, la dottrina pacificamente ritiene che si tratti, in realtà, di detenzione. Essa, peraltro, non passa ipso iure all'esecutore, il quale deve chiedere la consegna dei beni a chi li detiene. Inoltre, essendo il possesso e l'amministrazione dei beni previsti allo scopo di realizzare la volontà del defunto, l'esecutore deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni la cui detenzione non è oggettivamente necessaria per l'attuazione della suddetta volontà. Deve, altresì, consegnare i beni che sarebbero funzionali all'adempimento di obbligazioni disposte dal testatore quando l'erede è obbligato e le abbia già soddisfatte o abbia offerto idonee garanzie alla loro soddisfazione. La detenzione dell'esecutore non può, comunque, eccedere la durata di un anno dall'accettazione, salvo proroga per il periodo massimo di un ulteriore anno da parte dell'Autorità giudiziaria (art. 703, comma 3, c.c.).

Ai sensi dell’art. 709 c.c., l'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa (anche se è spirato l'anno dalla morte del testatore e la gestione si prolunga oltre l'anno). Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Sul piano contabile, gli enti locali sono soggetti ai principi sanciti dal d.lgs. n. 118/2011 e dai relativi allegati; in particolare, viene in rilievo il principio di universalità, il quale prevede che: “Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio e degli andamenti dell’amministrazione, anche nell’ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio”.

Di rilievo è anche il punto 7 del principio contabile applicato 4/2, che prevede che: “I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. (omissis). Ai fini dell’individuazione delle «operazioni per conto di terzi», l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa”.

Sulla base dei principi contabili sopra esposti, il Collegio ritiene che le somme di denaro facenti parte dell’asse ereditario, amministrate dall’Ente nella persona del Sindaco pro-tempore, in qualità di esecutore testamentario, in forza della particolare disciplina civilistica che prevede che, al fine di adempiere l'incarico, spetta all'esecutore l'amministrazione della massa ereditaria e il mero possesso (rectius detenzione) dei relativi beni che, in assenza di accettazione dell’eredità da parte del Comune, non possono essere introitati nella tesoreria comunale ed iscritti nel bilancio dell’Ente neppure come partite di giro.

La corretta gestione impone l’utilizzo di un conto dedicato esterno alla tesoreria comunale ed un sistema di contabilità separata, funzionale alla redazione del rendiconto agli eredi ai sensi dell’art. 709 c.c.

3.2 Quanto al quesito sub B), si è già rappresentato nel paragrafo precedente che l’Ente è tenuto ad adottare un motivato provvedimento amministrativo volto ad esprimere la propria valutazione in ordine all’accettazione della designazione ad esecutore testamentario. Tale provvedimento, prodromico all’accettazione formale dell’incarico, deve essere corredato dei pareri prescritti dall’art. 49 del Tuel, deve altresì indicare la persona fisica incaricata di rappresentare l’Ente nell’accettazione della designazione, nonché le modalità di gestione dell’incarico medesimo, fondate sull’adozione di una contabilità separata. Nel caso in cui il suddetto provvedimento non sia stato previamente adottato, l’Ente è tenuto a provvedere mediante l’adozione di un apposito atto di ratifica.

Con riferimento, infine, all’individuazione dell’organo comunale competente all’adozione del provvedimento, la Sezione osserva che trattasi di profili di natura amministrativa e gestionale rientranti nella esclusiva competenza dell’Amministrazione istante, anche secondo quanto previsto dal relativo statuto.