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Enti e società controllate: trattamento IVA dei contributi pubblici

Non sono rilevanti IVA i contributi erogati a società controllata per l'esercizio di funzioni di regolazione di servizi pubblici e, per suo tramite, agli affidatari dei servizi stessi, in assenza di un rapporto convenzionale tra le parti, mentre hanno natura di corrispettivo i contributi in conto esercizio erogati per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli investimenti, previsti nei singoli contratti. In ogni caso, risulta detraibile l'IVA sugli acquisti di beni e servizi finanziati dai predetti contributi, purché destinati ad attività rilevanti IVA.
Questo in estrema sintesi quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 168/2019, che fornisce indicazioni sul trattamento IVA dei contributi pubblici erogati da un ente pubblico (nel caso Regione) a società che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito di una complessa riorganizzazione societaria, necessaria per separare la gestione infrastrutturale dalla gestione del servizio di trasporto ferroviario locale (TPL).
L'operazione prevede, in sintesi:
1) assegnazione da parte di Gamma della partecipazione nella società Alfa alla Regione Beta a valore di patrimonio netto;
2) perimetrazione del ramo infrastrutturale attualmente contenuto in Gamma e sua scissione parziale in Alfa in neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR. In particolare, alla beneficiaria sarà assegnato il parco rotabile, compreso quello in leasing, nonché il personale operativo della rete ferroviaria e delle vie navigabili e il personale direzionale amministrativo;
3) a seguito della scissione dei rami d’azienda, il servizio TPL proseguirà secondo il contratto di servizi in essere tra Gamma e la Regione Beta, mentre l’attività di gestione infrastrutturale del ramo ferroviario e delle vie navigabili di interesse regionale (compresa la gestione del servizio di rilascio dei contrassegni di navigazione) competerà integralmente a Alfa;
4) subentro dell’Agenzia nella predisposizione di gare per l’affidamento del servizio TPL e nella definizione e gestione dei relativi contratti di servizio, comprensivi dei livelli minimi di servizio da garantire da parte delle imprese ferroviarie affidatarie. 
La società chiedeva chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposizione diretta, della complessiva operazione di riorganizzazione societaria prospettata e, ai fini IVA, dei contributi che la Regione Beta devolverà a Alfa e, per suo tramite, agli affidatari del servizio TPL, nonché del trattamento IVA delle altre operazioni poste in essere, anche sul fronte passivo, avuto riguardo alla complessiva operatività della società. 
Sulla base della normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e della prassi emanata in materia, l'Amministrazione precisa quindi che:
a) per quanto riguarda i comparto del trasporto ferroviario, in base alla normativa regionale ed all'assetto dei rapporti tra le parti, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività attribuite e trasferite alla società controllata senza alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo alla pubblica amministrazione, alcuna clausola risolutiva, alcuna previsione di risarcimento danni in caso di inadempimento e alcuna ipotesi che possa dar adito a responsabilità contrattuale, ovvero in assenza di una convenzione tra la Regione e la società che disciplini i rispettivi diritti e obblighi, non potranno essere inquadrate nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive. Di conseguenza, i contributi erogati dalla Regione Beta si qualificheranno come contributi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972;
b) con riferimento al comparto navigazione, invece, i contributi in conto esercizio che la società riceverà dalla Regione a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli investimenti nelle vie di navigazione hanno natura di corrispettivo essendo disciplinati da apposite convenzioni che prevedono prestazioni corrispettive e, in quanto tali, sono da assoggettare ad IVA; hanno altresì natura di corrispettivo le prestazioni rese a terzi per il transito, il noleggio e, in generale, l’uso dell’infrastruttura, nonché per il rilascio dei contrassegni di navigazione.
Infine, riguardo la disciplina delle operazioni passive, in conformità ai principi generali dell’IVA, la società  potrà detrarre l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguarderanno l’effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione. Come chiarito nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, infatti, la detraibilità dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo.