Equilibri di bilancio, da rivedere le partite permanenti
L'art. 193 del Tuel - come noto a tutti - dispone al comma 2 che "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
Al di là del massimo e doveroso rispetto della norma, la lettura della disposizione deve essere gestionale, diretta ad analizzare l’accertato entrata di parte corrente al 30.06.2025 e la proiezione in conto competenza al 31.12.2025 (oltre che al 31.12.2026; 31.12.2027 e anni seguenti), distinguendo la parte corrente permanente, la parte corrente non permanente, la parte corrente vincolata, la copertura degli impegni reimputati, la copertura degli accantonamenti, l’eventuale assorbimento del disavanzo.
Stessa cosa per l'analisi dell'accertato entrata di parte capitale al 30.06.2025, con particolare attenzione al grado di essibilità dei trasferimenti condizionati, e per l'analisi dell'accertato sulle partite finanziarie, oggetto molto spesso di utilizzo del margine corrente.
Ne parleremo martedì prossimo 17 giugno, dalle ore 9 alle ore 12, nel webinar operativo e concreto in tema SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 2025/2027 - Verifica infra annuale e individuazione di soluzioni in una visione prospettica.