Equilibri di bilancio: si esprime Arconet
Arconet ha reso disponibile il resoconto della riunione della Commissione dello scorso 11 dicembre.
Il tema principale è costituito dalla risposta fornita ai numerosi dubbi sollevati da diversi Comuni in merito a quale dovesse essere la voce di saldo da considerarsi ai fini degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 della legge di bilancio 2019, L. 145/2018, dopo le modifiche apportate dal DM 1° agosto 2019.
La legge 145/2018 - Legge di bilancio 2019, ai commi 820 e 821 stabiliva quanto segue: "820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118." I Comuni si considerano, pertanto, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo"
L'OBBLIGO è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l'obiettivo, ad oggi non legato a sanzioni specifiche, è quello di rispettare anche l'Equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la copertura di tutti gli "impegni" assunti.