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Erogazione di contributi a favore di Enti e associazioni: si esprime la Corte dei Conti

Con Deliberazione n. 2/2020 la Corte dei Conti Sezione di Controllo di Trento ha affermato che è possibile e legittima la concessione di contributi e sovvenzioni a "soggetti chiamati a svolgere servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività di riferimento, per finalità direttamente ascrivibili ai fini istituzionali perseguiti". Il caso oggetto di esame è quello di un Comune che ha deliberato la concessione di un contributo straordinario pari ad euro 300.000 a favore della Parrocchia per lavori di risanamento ed adeguamento strutturale e funzionale dell'oratorio parrocchiale. Il Comune, in forza di un contratto di concessione in uso gratuito, potrà disporre per i 25 anni successivi del teatro dell'oratorio stesso da destinare a punto di ritrovo ed aggregazione della Comunità. I Magistrati hanno richiamato diversi pareri pubblicati negli anni da altre Sezioni Regionali di Controllo oltre all'art. 118 comma 4 della Costituzione che cita "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"; hanno poi evidenziato come l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati debba essere regolamentata in forza delle legge 241/90. In conclusione, evidenziando che il criterio per l'attribuzione di contributi " a fondo perso" debba sempre rispondere a criteri di buona amministrazione, ragionevolezza nell'agire e correlazione tra entità della sovvenzione e finalità pubblica perseguita, hanno confermato la legittimità dell'operazione deliberata dal Comune.