Errati accertamenti di entrata rendono illegittimo il limite anticipo tesoreria
In riferimento alla corretta applicazione dell’art. 222 comma 1 Tuel "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi (nel 2020 5/12) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio" la Corte dei Conti esamina sia il motivo del ricorso all’utilizzo dell’anticipazione, sia la quantificazione della stessa.
La Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, con sentenza 54/2020, ha condannato il responsabile servizio finanziario, gli amministratori e il revisore in quanto il Comune ha accertato in modo scorretto entrate correnti tale da alterare il rapporto di calcolo sul limite massimo di utilizzo.
Oltre a tutto, rilevano i magistrati, lo scorretto accertamento di entrate ha consentito al Comune, ai sensi dell’art.222 del D.Lgs. n.267/2000, per parecchio tempo, di elevare illegittimamente il limite massimo della anticipazione di tesoreria concedibile, con una spesa per interessi passivi maggiore di quella massima sostenibile. Da qui la condanna per danno all’ente