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Esclusione dal calcolo capacità assunzionale spese assunzione di personale con professionalità sociale presso gli ambiti territoriali

La Corte dei Conti Sezione Autonomie ha pubblicato la delibera n. 10/2026 “esclusione dal calcolo della soglia di capacità assunzionale delle spese per l’assunzione di personale con professionalità sociale presso gli ambiti territoriali sociali finanziate con le risorse del fondo per le non autosufficienze”.

La Sezione Autonomie, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ANCI - con nota del 10 marzo 2026, enuncia il seguente principio di diritto:

“Le risorse del fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020. Conseguentemente, le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del Dl n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione”.