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Esclusione IVA per le operazioni delle Organizzazioni di volontariato: presupposti

Affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione fiscale, ai fini dell'Iva, prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 - che prevede l'esclusione da IVA per le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà - è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
- le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
La Risposta n. 445/2019, in base al quadro normativo attualmente vigente, ritiene quindi che le somme versate dal Ministero  su base convenzionale ad una ODV per l'attività avente per oggetto la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento (animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi della legge n. 150 del 1992), non devono essere assoggettate ad Iva per carenza del presupposto oggettivo, come previsto dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991. Conseguentemente, relativamente a dette attività, l'Associazione non è tenuta ad aprire la partita Iva né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero. 
Va evidenziato che l'articolo 8, comma 2, primo periodo della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; (.)". Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell'articolo 102, comma 1, del d. lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, detto anche "CTS") con effetto "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (...) e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore" (cfr. art. 104, comma 2, del CTS).
Sul tema delle agevolazioni per il terzo settore, si segnala anche la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 che ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni applicabili agli enti iscritti in uno dei registri previsti dal CTS che, entro il termine ivi indicato, non procedano all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo d.lgs n. 117 del 2017 , ovvero se possa continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS). L'Agenzia ha chiarito che,  per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti:
- un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV - Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla  Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;
- un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.