Esclusione voci retributive segretario dai limiti di spesa di personale secondo omogeneità sia sulla spesa attuale sia sulla spesa storica
La Corte dei Conti Molise, con parere n. 43/2026 ha affrontato richiesta di parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. 19/2026, relativo all’esclusione di alcune voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa di personale (art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006; art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017). In particolare, il Comune istante rappresenta che, secondo alcune interpretazioni operative, per il principio di omogeneità la suddetta esclusione dovrebbe operare sia sulla spesa attuale sia sulla spesa storica di riferimento. Tale impostazione appare tuttavia suscettibile di neutralizzare gli effetti della norma, soprattutto nei casi in cui la spesa attuale per il segretario sia inferiore a quella storica. Il Comune ha chiesto pertanto di chiarire se l’esclusione debba operare sia sul dato storico sia su quello attuale; ovvero se, in coerenza con la ratio della norma, sia possibile escludere tali voci dal solo dato attuale.
La Corte dei Conti, pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere, ha ricordato che l’art. 3, comma 3, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 dispone che “nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater l. 27 dicembre 2006, n. 296: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”
Dal tenore letterale delle norme appena richiamate, apparirebbe prima facie plausibile ad un accorto interprete un’esegesi che, privilegiando ragioni di coerenza logica ed omogeneità di calcolo, sancisse l’irrilevanza della spesa retributiva per il Segretario Comunale sia nel calcolo del limite “storico” sia nel calcolo dell’importo “attuale”, da raffrontare a quello “storico” (esegesi pure richiamata nella richiesta di parere). Tuttavia, una pronuncia consultiva nel merito della questione è preclusa a questa Sezione dalla supra indicata inammissibilità soggettiva della richiesta di parere.