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Escluso il consolidamento delle capacità assunzionali tra enti locali soci e società partecipate

Come noto, la disposizione di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 (la cui precisa esegesi è stata di recente effettuata dalla Sezione regionale di controllo della Liguria con deliberazione n. 80/2017/PAR), nel porre in capo alle Amministrazioni partecipanti l'obbligo di fissare alle proprie società obiettivi specifici di contenimento anche delle spese di personale prevede, in particolare, che debbano tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 25 TUSP, "ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale". Per comprendere appieno la reale portata applicativa di quest’ultima disposizione, appare perciò fondamentale individuare con esattezza a quale soggetto (se l’amministrazione socia ovvero la società) riferire le suddette limitazioni assunzionali.