Esenzione canone unico anche per la targhe nel cantiere
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", all’art. 8 modifica una disposizione della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) relativa al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. “canone unico”), istituito dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Come noto, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) non è una entrata tributaria come in precedenza la Tosap e l'Imposta di pubblicità, bensì una entra extra tributaria.
Nello specifico, l’articolo 8 interviene sull’art. 1, comma 833, della predetta legge di bilancio che disciplina le esenzioni dal canone, modificandone la lettera l), che prevede esenzione dal canone per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all’esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono.
Con la modifica in esame, si prevede che siano esenti non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono sia la sede, sia il cantiere, ove si svolge l’attività cui si riferiscono. La superficie di riferimento è sempre la medesima, ossia fino a massimo 5 metri quadrati.
La novella normativa è la seguente:
Art. 8 - Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione
1.All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) é sostituita dalla seguente:
«l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».