Esenzione da bollo per le quietanze emesse dal tesoriere per mandati di pagamento: fattispecie
Nella risposta n. 21/2020 l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze emesse dal tesoriere per conto dello stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti, confermando l'esenzione per una serie di fattispecie prospettate dall'Ente.
L'esenzione non è generalizzata, ma dipende dal tipo di pagamento. Sono esenti da imposta di bollo
a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 ( art. 13 Tariffa);
b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art.6 Tabella B);
c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b. Tariffa);
d) di erogazione/rimborso di fondi economali (art. 15, comma 4, Tabella B);
e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale (art. 26 Tabella);
f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali (art. 8 c. 3 Tabella B);
g) reintroiti di somme non soggette a bollo (nel caso, art. 8 c. 3 Tabella B);
h) contributi o quota associative (art. 7 c. 3 Tabella B);
i) mandati emessi a favore di dipendenti (art. 26 Tabella B);
j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella B);
k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada (art. 5 Tabella B);
l) pagamento indennità di esproprio (art. 22 Tabella B).
AI mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, che l'ente invia al tesoriere, si applica l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 27 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto, nel contesto dei rapporti tra l'ente e il tesoriere, quest'ultimo è assimilato ad un agente contabile ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del d.l.gs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), secondo quanto indicato nella risoluzione n.84/E del 16 settembre 2014.