← Indietro

Esenzione IMU immobili Provincia solo se l'immobile viene impiegato direttamente per compiti istituzionali

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4542/2026, si è espressa nuovamente in merito all’assoggettamento ad IMU degli immobili della Provincia, evidenziando che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali.

L'utilizzazione indiretta, in virtù di concessione, comodato o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19773; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2018, n. 5765; Cass., Sez. 5, 21 maggio 2019, n. 13691; Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, n. 30896; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36032; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32357; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18933).

Nel caso in esame, la Provincia aveva concesso in comodato l’immobile all’azienda sanitaria.