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Esenzione IMU, imposte dirette e contributi per la ZFU di Genova: provvedimento e codice tributo

Con la risoluzione n 73/E del 5 agosto 2019 è istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ("ponte Morandi"), avvenuto il 14 agosto 2018. In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018. Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.
In proposito, è stata prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013, definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019. Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati..