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Esenzione IMU prima casa: senza residenza anagrafica nell’immobile non basta la dimora abituale

Con l’ordinanza n. 16795 del 28 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esenzione IMU per l’abitazione principale richiede la coesistenza di due requisiti distinti: la residenza anagrafica nell’immobile e la dimora abituale, non essendo sufficiente la sola dimora di fatto. Il giudizio riguardava un avviso di accertamento IMU notificato a una contribuente, usufruttuaria di un immobile, per il quale i giudici di merito avevano riconosciuto l’esenzione ritenendo provata la dimora abituale, pur in assenza della formale residenza anagrafica nell’unità immobiliare oggetto di accertamento.

Il Comune ricorrente ha contestato tale impostazione, evidenziando come la commissione tributaria regionale avesse omesso di considerare documenti decisivi, dai quali risultava che la contribuente non aveva mai trasferito la propria residenza anagrafica nell’immobile accertato, restando iscritta in un diverso indirizzo del medesimo Comune.

La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, anche dopo l’intervento correttivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022, richiede la ricorrenza di un duplice requisito: il possessore e il suo nucleo familiare devono non solo dimorare abitualmente nell’immobile, ma anche risiedervi anagraficamente, dovendosi escludere ogni rilievo autonomo della sola dimora di fatto. Ne discende che il beneficio fiscale decorre soltanto dal momento in cui il contribuente abbia effettivamente trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare interessata. La Corte ha pertanto cassato la decisione impugnata.