Esonero ritenuta rimborsi chilometrici professionisti: la mappatura on line ed il Telepass non bastano
Con la risposta n. 270/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici analiticamente addebitati al committente da parte di professionisti, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, un professionista ha chiesto se il rimborso chilometrico, calcolato in base ai km effettivamente percorsi e concordato preventivamente con il cliente, possa essere escluso dalla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, in virtù del novellato art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR.
L’Agenzia ha chiarito che per essere escluso dal reddito, il rimborso deve essere addebitato analiticamente, cioè, separato in fattura e supportato da documentazione puntuale che ne attesti la natura e la riferibilità all’incarico professionale.
Il semplice calcolo chilometrico, anche se basato su parametri oggettivi (es. distanza percorsa verificabile tramite strumenti di mappatura stradale, tipo Google Maps e, per alcuni tragitti autostradali, mediante il tracciamento storico del Telepass intestato al professionista) non è sufficiente a qualificare il rimborso come “analitico” ai fini dell’esclusione dal reddito. Di conseguenza, tali somme concorrono alla formazione del reddito e sono soggette a ritenuta d’acconto, fermo restando, a questo punto, la deducibilità delle spese dal reddito.
Il D.Lgs. 192/2024 ha novellato la disciplina del rimborso spese dei professionisti, sancendo l'irrilevanza reddituale delle spese analiticamente documentate sostenute per l'incarico ed addebitate ai committenti, che non concorrono a formare il reddito e non sono soggette a ritenuta ma, parallelamente, non sono quindi neanche deducibili.