Esonero saldo ed acconto IRAP: escluse le PA
L'art.24 del D.L. 34/2020 ha disposto l'esonero dal versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo, che resta anche escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. La disposizione si applica, però: "esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (...)"
L'art.10bis del D.Lgs. 446/1997 disciplina la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis, ovvero le pubbliche amministrazioni. L'articolo 10 bis prevede, al comma 1, la determinazione dell'imposta con il metodo retributivo. Gli enti che determinano l'imposta esclusivamente con tale sistema, con il pagamento di acconti mensili in base alle retribuzioni erogate, sono implicitamente esclusi dalla disposizione agevolativa, non versando un saldo ed un acconto IRAP su base annuale (salvo l'ipotesi di un conguaglio a debito). Tuttavia, il medesimo articolo 10bis disciplina, al comma 2, anche l'applicazione del c.d. metodo "misto" che consente di determinare l'IRAP in base al valore della produzione, per tutte o solo alcune delle attività commerciali esercitate.
Il tenore letterale della norma, che esclude dall'esonero "i soggetti che determinano il valore della produzione secondo..." l'articolo di legge, a prescindere, quindi, dal metodo utilizzato, porta a ritenere non applicabile l'agevolazione alle pubbliche amministrazioni, anche per la parte relativa alle attività commerciali per le quali devono versare un saldo ed un acconto IRAP a giugno o a luglio. Medesime indicazioni pare dare la relazione illustrativa, che esclude, in senso generico,"le amministrazioni ed enti pubblici". Tale limitazione non si applicherebbe, invece, agli enti non commerciali privati, che applicano l'art. 10 del Decreto, il quale prevede la medesima possibilità di opzione per le attività commerciali esercitate.
Tuttavia, sono auspicabili chiarimenti che interverranno, presumibilmente, con una nota dell'Agenzia delle entrate analogamente agli altri provvedimenti.
Si ricorda che i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato. In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, invece, per il metodo retributivo, le amministrazioni versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione (30 novembre).