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Espropri e costituzione diritti di servitù: modifica tassazione

La Risposta n. 289/2025, l’Agenzia delle Entrate da indicazioni sull’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR (DPR 917/1986), come modificato dalla legge di bilancio 2024, alle indennità corrisposte per la costituzione di diritti di servitù a seguito di procedure espropriative. In particolare, nel caso di costituzione di un diritto di servitù per il passaggio di una linea elettrica sul proprio immobile, a seguito di lavori per una variante infrastrutturale, con indennità ai sensi dell’art. 44 del DPR 327/2001 (TUEPU), il contribuente chiedeva se la somma rientrasse tra i “redditi diversi” previsti dal novellato art. 67 TUIR.

L’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2024, l’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento (non solo dalla concessione in usufrutto). L’art. 9 c.5 del TUIR novellato dispone quindi che “Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”. La modifica supera i precedenti chiarimenti (Circolare 194/1998) che escludevano da tassazione le indennità di servitù.

Pertanto, l’indennità percepita per la costituzione del diritto di servitù è imponibile come reddito diverso, per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.