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Essenziali le motivazioni ex art. 5 del TUSP su convenienza economica e rispetto degli aiuti di stato

Nel fornire il proprio riscontro ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 175/2016, la Corte dei conti Piemonte ha rilevato alcune criticità in merito ad un’operazione relativa alla costituzione di una NewCo da parte di altre due società operanti nel SII quali soggetto gestore unico individuato dall’ATO e gestore operativo di parte del servizio (attualmente in gestione salvaguardata) e proprietario degli impianti.

Rammentando che i principi di unicità della gestione del SII sono fissati a livello legislativo e, nel caso concreto, parrebbero essere non del tutto rispettati mancando il presupposto dell’”efficienza del servizio”, nonché essendo in fase di scadenza la gestione salvaguardata che legittimava una delle società capogruppo, la Sezione ha sottolineato che nelle motivazioni addotte dagli Enti non risulta essere opportunamente sviluppata la parte inerente la “necessità della partecipazione” sotto il profilo della convenienza economica. Difatti “gli atti deliberativi non chiariscono le ragioni della maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto all’alternativa, prevista dalla legge ed espressamente presa in considerazione dall’Amministrazione, dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte” del socio individuato dall’ATO quale gestore unico. Non si rileva quindi “come la costituzione di un nuovo soggetto societario, e la permanenza di una distinta organizzazione imprenditoriale, separata da quella del gestore unico, possa risultare maggiormente conveniente dal punto di vista economico” soprattutto in quanto “I costi necessariamente connessi all’esistenza del nuovo soggetto giuridico (si pensi agli organi di governo, elemento espressamente oggetto di considerazione nelle norme del Tusp) non depongono infatti a favore della maggior convenienza economica della scelta rispetto all’alternativa prospettabile” sopra esposta.

Si rilevano dunque carenze anche a livello di “efficienza, efficacia ed economicità della scelta poiché la gestione di tutto il servizio da parte del soggetto gestore unico parrebbe essere “maggiormente efficiente ed efficace, oltre che più rispettosa del principio di economicità, non solo nell’immediato, ma soprattutto sul lungo periodo.”.

Infine, nell’operazione prospettata, non risultano essere state espletate valutazioni concrete rispetto al probabile contrasto con la normativa UE e con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Il socio gestore operativo, attivo quale multiutility in più settori oltre quello idrico, è difatti prossimo alla scadenza della gestione salvaguardata della parte di SII ad esso affidata; in tal senso “la possibilità di beneficiare degli utili realizzati” dalla NewCo potrebbe configurare problematiche in ambito concorrenziale con le altre imprese poiché, la citata società capogruppo, potrebbe essere inquadrabile quale “destinataria di benefici economici astrattamente qualificabili come aiuti di Stato, in grado di incidere sulla concorrenza tra le imprese negli altri settori in cui svolge la propria attività.”

Difatti, “il fatto che i proventi della gestione del servizio idrico siano costituiti dalla tariffa pagata dagli utenti, e non da un contributo finanziario diretto dello Stato o di enti territoriali, non pare di per sé sufficiente ad escludere la loro percezione dall’ambito applicativo della disciplina degli aiuti di Stato, essendo gli utenti obbligati a fruire del servizio fornito in regime di monopolio dal gestore unico individuato dalle Autorità”. (Corte dei conti Piemonte, deliberazioni da 15 a 58/2024/PASP )