Estensione ai tributi locali degli istituti Codice crisi di impresa
L’art. 23 comma 2 bis del Dlgs 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” prevede la possibilità per le imprese in crisi di formulare una proposta di accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, con possibilità di pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale. Attualmente la disposizione non si applica ai tributi locali.
La grande novità arriva dallo schema di decreto legislativo in materia di tributi locali, attuativo della delega di cui Legge 111/2023, approvato dal Governo, in esame definitivo, il 4 agosto 2026. L’art. 4 comma 1 lett. a) di tale decreto legislativo prevede l’estensione ai tributi delle Regioni e degli enti locali, della normativa di cui Dlgs14/2019, tra cui l’accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis. L’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali.
Per poter arrivare alla composizione negoziata della crisi relativamente ai tributi locali, occorre predisporre documentazione e attestazioni che Delfino & Partners può fornire (al soggetto proponente) o controllare (per conto dell’ente locale).
La novella normativa:
“All’Atto Governo n. 276 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” sono apportate le seguenti modifiche:
«Articolo 4 - Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza».
1.Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione» sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito» sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi» e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;