Estensione convenzioni per l'ufficio segreteria comunale
Il DL 19/2026 in sede di conversione in legge (testo oggi approvato anche dal Senato) ha previsto all’art. 3, comma 2-bis modifica all’articolo 3-quater del decreto-legge n. 44 del 2005, estendendo alla fascia dei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti (in luogo di 5 mila, come attualmente previsto) e appartenenti a regioni diverse ma posti in posizione di confine, la disciplina che consente di stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto.
Ai fini dell’operatività di tale meccanismo è necessario, secondo quanto disciplinato al suddetto articolo 3-quater, che:
-i comuni, appartenenti a regioni diverse, siano posti in posizione di confine regionale e condividano analoghe condizioni territoriali;
-i comuni siano ricompresi in sezioni regionali diverse dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;
-che vi sia la finalità di assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
-a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
-si stia all’interno di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni.
La disciplina esposta è derogatoria rispetto a quanto previsto all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il quale stabilisce che i comuni le cui sedi sono ricomprese nel medesimo ambito territoriale, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia e che tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.