Non serve la riclassificazione dei residui passivi 2025 asili nido
In riferimento all'inserimento del nuovo Programma 11 Asili Nido all'interno della Missione 12, su cui abbiamo già pubblicato alcune news, è opportuno riflettere sui residui passivi al 31.12.2025.
Occorre ragionare se il caso di cui trattasi ovvero l’inserimento di un nuovo programma sia inquadrabile nel caso della riclassificazione di cui paragrafo 9.1 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, oppure se il residuo passivo debba essere mantenuto in Missione 12 Programma 1. In realtà, come riportato in fondo, IL PROBLEMA NON SI PONE.
Il principio contabile evidenzia:
Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.
Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.
In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.
Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell’ambito del medesimo titolo di bilancio.
La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.
La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.
In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.
Conseguentemente, l’articolazione dei residui iniziali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.
E’ da riflettere se il caso di cui trattasi rientri nel concetto di aggiornamento di classificazione di bilancio e quindi si possa effettuare una riclassificazione del residuo passivo in sede di riaccertamento ordinario 2025, ricodificando il residuo attivo iniziale in Missione 12 Programma 11. In alternativa, i mandati di pagamento 2026 su obbligazioni esigibili nel 2025 si emetteranno su Missione 12 Programma 1.
In realtà, IL PROBLEMA NON SI PONE.
L'articolo 7 del DM MEF che ha istituito il nuovo programma “Asili Nido”, prevede che “L’aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026 -2028 con riferimento alle nuove spese”.
Quindi non è richiesto riclassificare le spese contabilizzate sulla base di obbligazioni giuridiche sorte fino al 31 dicembre 2025.