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Fascicolo virtuale dell’operatore economico, cosa fare in caso di anomalie del sistema

ANAC è intervenuta per fare chiarezza in tema di Fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei casi in cui si verifichino anomalie e mal funzionamenti, visto le modifiche apportate dal Dlgs 209/2024 al Codice dei contratti Dlgs 36/2023 consentono di aggiudicare comunque la gara anche in caso di informazioni incomplete, causa disguidi tecnici, tratte dal fascicolo dell’operatore economico.

ANAC rileva che il decreto correttivo ha integrato la disciplina del funzionamento del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). Sono state inserite nuove disposizioni per colmare alcune lacune nella regolazione. Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio di Anac il 16 aprile 2025, l’Autorità ha inteso fornire alcune indicazioni per l’applicazione delle nuove previsioni normative, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso.

Per facilitare l’operatività dei soggetti, è stata allegata anche una tabella con: l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona; l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione; e l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.

La nuova disposizione consente alla stazione appaltante/ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall’operatore economico in sede di offerta. La versione aggiornata del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di predisposizione, conterrà specifiche clausole riguardanti la formulazione del consenso.

La comunicazione all’Anac da parte del RUP, o di altro soggetto a ciò delegato, tramite la scheda S2, dell’elenco dei soggetti che partecipano alla gara, vale a certificare nei confronti dell’Autorità che l’elenco presentato annovera solo soggetti che partecipano alla gara e che tali soggetti hanno manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE.

Pertanto, Anac non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione dell’avvenuta acquisizione del consenso per l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante/ente concedente.

Nell’ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso FVOE o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse, non venga messo a disposizione della stazione appaltante/ente concedente entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante/ente concedente può disporre l’aggiudicazione.

Le stazioni appaltati/enti concedenti devono porre attenzione sulla possibilità che il malfunzionamento che impedisce l’ottenimento, tramite il FVOE, di un dato acquisibile in modalità asincrona entro il tempo di reazione previsto per la specifica tipologia di dato, sia solo temporaneo. In questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione, può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile.

Anac invita le stazioni appaltanti/enti concedenti che si trovino in simili circostanze ad effettuare una nuova richiesta tramite il sistema prima che siano decorsi i trenta giorni previsti dalla norma.

Dai casi di malfunzionamento disciplinati dal comma 3-bis dell’articolo 99, vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati. Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore.

Queste certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.


Richiamo normativo

Art. 99 Dlgs 36/2023 come modificato da Dlgs 209/2024 (Verifica del possesso dei requisiti)

1.La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2.La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3.Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.