Fattura elettronica: legittimo emetterla dopo il nullaosta della PA
Con riferimento alle operazioni "interne", che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 del decreto IVA, che individua come momento di effettuazione dell'operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma del citato articolo 6, "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".
Quindi, in base all'articolo 21 del decreto IVA, definiti i momenti di effettuazione dell'operazione, così come individuati dal predetto articolo 6, la documentazione della stessa, se non è contestuale, può avvenire nei dodici giorni successivi indicando in fattura la data di effettuazione dell'operazione oppure, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite sistema di interscambio (SdI), come chiarito dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Di conseguenza, la cooperativa sociale di tipo B che ha stipulato un accordo quadro per i servizi di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale - con riferimento ai quali il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2017 ha esteso la rendicontazione dei beni e servizi oggetto dell'appalto per cui la fatturazione dei servizi resi è subordinata al rilascio del nulla osta che ne attesti la regolare esecuzione e le liquidazioni degli importi autorizzati - può, secondo la Risposta n. 12/2020, emettere la fattura ogni fine mese per le prestazioni rese, inviandola allo Sdi nei dodici giorni successivi, anche prima della ricezione del nullaosta, emettendo poi una nota credito e/o integrazione conforme allo stesso, oppure emettere la fattura a ricezione nulla osta, con invio allo SDI entro i termini, per le prestazioni rese nei mesi precedenti, anche se questo può essere rilasciato anche oltre 180 giorni dall'esecuzione del servizio, fermo restando che, vanno rispettate nel rapporto fra le parti le condizioni disciplinate dall'accordo quadro.