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Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi ed accessorie: chiarimenti

La Risposta n. 8/2020 dell'Agenzia delle entrate ritorna sul tema della fatturazione differita nel caso delle prestazioni di servizi, nel particolare caso dei trasporti e delle prestazioni accessorie.
L'istante chiedeva di poter emettere una fattura differita per le prestazioni eseguite nel mese nei confronti del medesimo committente, allegando al file fattura la lista delle stesse nonché delle prestazioni per servizi accessori riscontrate successivamente alla fatturazione, previa comunicazione al committente e sua accettazione.
La nota ribadisce quanto già precisato in altri documenti di prassi, ovvero che, per i servizi, non si può parlare di fatturazione differita quando nel documento vengono riepilogate prestazioni eseguite ma non pagate nel mese di riferimento, posto che l'imposta si rende esigibile all'atto del pagamento. Se il pagamento corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Non si è in presenza di una fattura differita, che è emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma di una fattura, ordinaria, che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019). La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura" (cfr. la risposta ad interpello n. 528 pubblicata il 16 dicembre 2019).
Trattandosi comunque di fattura, ancorché non differita, che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nel corso del mese nei confronti del medesimo cliente, affinché possano dirsi assolti gli obblighi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto IVA, con riguardo all'analitica indicazione della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione", valgono gli stessi oneri documentali e descrittivi richiesti dal successivo comma 4, terzo periodo, lettera a). L'onere di individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (cfr. circolare n. 18/E del 2014) e conseguentemente gli obblighi descrittivi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA, può essere assolto mediante il rinvio alla lista riepilogativa, che l'istante può scegliere o meno di allegare al file xml trasmesso allo SdI, salvo però l'obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica.
Per quanto riguarda invece prestazioni accessorie (inclusi i servizi collegati di trasporto combinato) a quelle di autotrasporto per conto terzi, circolare n. 198/E del 13 agosto 1996 ha chiarito che "viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l'indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento". Viene posto in risalto il collegamento con l'operazione principale, che deve essere correttamente valorizzato richiamando gli estremi della fattura che documenta la prestazione di trasporto originaria. Le indicazioni restano valide anche con la fattura elettronica. Per queste non va compilata la sezione 2.2 "DatiBeniServizi", mediante richiamo alla lista descrittiva in cui vengono accluse sia le prestazioni di trasporto eseguite nel mese di riferimento, sia i servizi accessori relativi ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento della lista, rendicontati in un momento successivo alla fatturazione dell'operazione principale. Occorre valorizzare la distinzione tra le prestazioni di trasporto eseguite nel mese di riferimento della lista e i servizi accessori ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento, richiamando altresì, con riguardo a questi ultimi, la fattura che documenta le operazioni principali.