Fatture inviate due volte: necessaria nota di variazione
Nella risposta n. 395/2019 l'Agenzia delle entrate chiarisce che, nel caso in cui le fatture emesse due volte, il contribuente deve correggere l'errore attraverso una nota di variazione senza possibilità di "scartare" di fatto le fatture duplicate, in specie qualora le stesse, in formato elettronico, siano transitate attraverso lo SdI.
Nel caso di specie, a causa di una anomalia tecnica, il software aveva inviato nel 2019 fatture già emesse nel 2017 e 2018 in formato cartaceo. Non avendo il file precedente, il SdI non aveva potuto effettuare alcun controllo sul duplicato, procedendo a trasmettere la fattura al destinatario. L'istante aveva prontamente avvisato i riceventi, in particolare sulla non detraibilità e deducibilità dei costi e, ritenendo non applicabile l'art. 26 del DPR 633/1972, riteneva che l'errore potesse essere sanato "scartando" di fatto ex post le fatture duplicate, ovvero considerando l'invio come "non effettuato" senza ulteriori adempimenti.
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'art. 26 possa, invece, coprire questa fattispecie, assimilando l'errore in commento ad un caso in cui "un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, (...) viene meno in tutto o in parte (...) in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili".
Di conseguenza, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, la Società può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI". Laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell'IVA a debito. La società dovrà poi informate i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l'IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto.
Dalla nota di prassi può quindi confermarsi, da un lato, la necessità di stornare sempre con note di variazione le fatture che, transitando dallo SdI, sono state emesse in forma elettronica (non potendosi più, come avveniva con la fattura cartacea, sostituirsi informalmente il documento rispetto a quello emesso), ma, dall'altro, anche la scindibilità tra quello che transita attraverso lo SdI ed i registri IVA e le liquidazioni periodiche, posto che i destinatari delle fatture, qualora non abbiano ancora dedotto il costo o detratto l'IVA, non dovranno annotare la nota in contabilità, con comportamento, in sostanza, del tutto analogo allo "scarto ex post" proposto dalla Società.