Finanza di progetto, non sussiste alcun obbligo della PA di valutare la proposta del promotore
Il TAR Campania, con sentenza n. 1696/2025 ha affermato che l’amministrazione pubblica non ha l’obbligo di analizzare e valutare tutte le proposte di finanza di progetto che i promotori trasmettono.
I magistrati rilevano che non appare revocabile in dubbio che l’Autorità resistente abbia seguito lo schema legalmente tipizzato dal citato art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, esercitando nella fase di pre-contenzioso il suo potere discrezionale volto a valutare l’astratta ammissibilità della presentata istanza di finanza di progetto alla luce del preminente interesse pubblico.
Ed invero, l’ente ha debitamente assolto l’onus motivazionale su di esso incombente, giustificando la mancata attivazione dell’istruttoria volta a valutare la concreta fattibilità tecnico-economica dell’intervento con la dedotta incompatibilità del progetto con il preminente interesse pubblico (identificato nell’espansione quantitativa e qualitativa dell’infrastruttura portuale anche attraverso il suo raddoppio), evidenziando, nello specifico, la circostanza per cui risulterebbero in fase avanzata interlocuzioni con il Comune volte ad elaborare, ex artt. 5 e 6 della L. n. 84/1994, il nuovo assetto pianificatorio dell’area portuale di riferimento (PRP) e rilevando che l’avvio di una valutazione nel merito della proposta privata avanzata potrebbe eventualmente porsi in contrasto con la deliberata necessità di avviare le procedure per singoli lotti concessori.
E, sul punto, è indubbio che l’iniziativa assunta dal privato di presentare una proposta di finanza di progetto non compresa negli atti di programmazione dell’ente pubblico non possa precludere a quest’ultimo la possibilità di condizionare la relativa valutazione di fattibilità del progetto alla definizione del dedotto iter di pianificazione. DIVERSAMENTE OPINANDO SI RENDEREBBE IL PRIVATO PROMOTORE ARBITRO DELLE SCELTE LATAMENTE DISCREZIONALI CHE PRESIEDONO ALLA GESTIONE DEL SETTORE DI PIANIFICAZIONE PORTUALE, CON SOSTANZIALE E INAMMISSIBILE DETRIMENTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Né può censurarsi per illegittimità o irragionevolezza manifesta l’operato amministrativo nella parte in cui ha inteso archiviare la presentata istanza di sospensione del procedimento volto all’approvazione del progetto nelle more dell’iter di ripianificazione del PRP, non sussistendo alcun onere in capo alla P.A. di provvedere in tal senso, rimanendo comunque in capo all’operatore la facoltà di orientare il progetto alla dedotta mission pianificatoria e di ripresentarlo al termine della procedura