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Finanziamento evento sportivo mediante indebitamento

La possibilità di classificare la spesa per una manifestazione sportiva come oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale e, dunque, come investimento finanziabile mediante ricorso all’indebitamento (ex art. 3, comma 18, lett. d) della l. n. 350/2003) deve ritenersi subordinata alle condizioni (possibilità di identificazione individuale del bene; titolarità del bene in capo all’ente; produzione, da parte dei costi sostenuti, di un incremento significativo e  misurabile di produttività ovvero di un prolungamento della vita utile del bene) alla cui ricorrenza la contabilità economica ammette l’iscrizione in  bilancio delle immobilizzazioni immateriali. In altri termini, è necessario che dall’operazione derivi «un aumento di valore del patrimonio immobiliare o  mobiliare», «un aumento della "ricchezza" dell’ente», rilevabile contabilmente attraverso la rappresentazione del suo stato patrimoniale. È quanto ha  evidenziato la Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 84/2019/PAR.