← Indietro

Fino a maggio multe ridotte del 30% se si pagano in 30 giorni

L’art. 108 comma 2 Del DL 18/2020 "Decreto Cura Italia" prevede che i cittadini possano pagare le multe per violazione codice della strada in misura ridotta del 30% se tale pagamento sarà effettuato non nei 5 giorni successivi alla notifica o alla contestazione della violazione, bensì nei 30 giorni successivi. Questo vale per le multe comminate fino al 30 maggio prossimo, termine che tuttavia può essere esteso ancora.

Un provvedimento dettato dall’emergenza sanitaria che tuttavia penalizza ancora una volta le entrate degli enti locali, già sofferenti per molti altri motivi. Per questo la nostra struttura professionale continua a dire che il bilancio 2020 deve essere gestito da ragioneria, altri servizi e amministratori in misura diversa rispetto a quanto fatto negli ultimi anni.

La norma in questione, art. 108 comma 2 DL 18/2020, prevede:

"Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive".

 

Richiamo normativo:

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (codice della strada) art. 202  comma 1 e comma 2 - Pagamento in misura ridotta

1.  Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni (1295) dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (1289) (1294) (1296)

2.  Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Per attività di supporto al servizio finanziario comuunale scrivere a: info@gruppodelfino.it