Firma autografa per gli atti di liquidazione e accertamento
Con Ordinanza n. 15976 del 15/06/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, in merito alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 , stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
I giudici, nel caso esaminato, hanno sottolineato che la necessità di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi - che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla "interpretazione teleologica" dell’art. 3, comma 87, I. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate. In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale; nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio. La ricerca (postulata dalla sentenza) di un dirigente che abbia autorizzato l’esonero dalla firma autografa è ingiustificata laddove si tratti, come nel caso di specie, di concessionario del servizio. Invero, la disposizione prevede che “Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”, il quale ultimo non è necessario se firma il rappresentante legale del concessionario.
Si ricorda che il potere del concessionario, infatti, dipende dal rapporto di convenzione "a monte" con l'ente impositore, e l'emissione del singolo atto è "sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dal funzionario che materialmente lo esegue" (Cass. n. 26176/2011, in fattispecie concernente avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione).
I giudici ribadiscono, pertanto, che in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31707 del 07/12/2018).
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