Fiscalità del lavoro sportivo: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Con la Risposta di consulenza giuridica n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina fiscale del lavoro sportivo, introdotta dal D.lgs. 36/2021, che ha riformato il settore degli enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Tra i principali punti trattati si segnala:
- Compensi non imponibili: per i lavoratori sportivi dilettanti, i compensi fino a 15.000 euro annui non costituiscono base imponibile. La ritenuta fiscale si applica solo sulla parte eccedente, previa autocertificazione del lavoratore.
- Regime forfetario: i lavoratori sportivi autonomi possono accedere al regime forfetario, ma solo per i compensi eccedenti i 15.000 euro. I compensi inferiori concorrono alla verifica della soglia di accesso, ma non alla base imponibile.
- Premi sportivi: i premi versati da Federazioni, CONI, CIP e altri enti per risultati sportivi o partecipazione a raduni nazionali/internazionali sono soggetti a ritenuta d’imposta del 20%, ma non devono essere certificati; vanno indicati nel modello 770.
- Irap: i compensi inferiori a 85.000 euro per collaboratori coordinati e continuativi nel dilettantismo non concorrono alla base imponibile Irap. I compensi pari o superiori a tale soglia rilevano per intero.
Il documento chiarisce anche la distinzione tra lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, e le implicazioni fiscali derivanti dai diversi tipi di contratto (subordinato, autonomo, collaborazione).