Fondi aggiuntivi sugli obiettivi di servizio, devono stare fuori dal fondo solidarietà
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45/2025, ha confermato che le somme relative a servizi sociali, trasporto alunni diversamente abili, asili nido, non possono essere allocate all'interno del Fondo di solidarietà comunale, come già aveva sancito la stessa Corte con sentenza n. 71/2023.
E' corretto quindi, come da nuovo disposto normativo, allocare tali somme a Titolo II entrate all'interno del Fondo speciale equità livello servizi, di cui Legge n. 213/2013 art. 1 commi 496 e seguenti
Tali somme sono comunque visualizzabili all'interno del fondo di solidarietà 2025 alla lettera f).