Fondo demolizioni non è indebitamento
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi con delibera 22/2020 sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 117/2020/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili.”