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Fondo di sostegno alimentare, come fare la variazione di bilancio

Come noto, l’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza Dipartimento Protezione Civile – Presidenza Consiglio dei Ministri – n. 658 del 29 marzo 2020, relativa a sostegno e solidarietà alimentare su cui abbiamo pubblicato altre news, prevede che in caso di Comuni in esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse previste nell’art. 1 comma 1 della stessa Ordinanza, sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di Giunta.

Ci si chiede come fare questa variazione di bilancio 2019 – 2021 relativamente all’esercizio provvisorio 2020. Ma lo stesso interrogativo si pone, sebbene per altri aspetti, anche il Comune che ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

Innanzitutto, poiché un’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile non è fonte primaria, il provvedimento non è in grado di superare giuridicamente quanto disposto dall’art. 175 del Tuel, in particolare il comma 2, con la previsione della specifica competenza sulle variazioni di bilancio in capo al Consiglio comunale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5 bis, variazioni di bilancio di competenza della Giunta con i poteri propri,  e nel comma 5 quater, variazioni di bilancio di competenza del Responsabile servizi finanziari e/o competenza dei Responsabili di settore 7 servizio.

Come pure, l’Ordinanza  non è in grado di superare quanto previsto, sempre dall’art. 175 Tuel al comma 4 e al comma 5. Il comma 4 dispone che "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine". Il comma 5 dispone che "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

Detto questo, iniziamo a dire che la Giunta agisce in forza di poteri straordinari "ampliati" dall’Ordinanza ma "consentiti" dall’art. 175 comma 4 Tuel. Quindi la delibera di variazione di bilancio di Giunta dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale entro 60 giorni, quindi entro il 30 maggio p.v., ipotizzando che la stessa delibera sia assunta oggi.

Siccome entro il 31 maggio 2020 scade il termine per l’approvazione del bilancio 2020-2022, con l’adeguamento delle previsioni dell’anno 2020, già variate dalla Giunta con la delibera per il fondo sostegno alimentare di cui trattasi, non è escluso che il Consiglio comunale ratifichi di fatto la variazione di Giunta approvando specifico punto nel dispositivo della delibera consiliare che approva il bilancio 2020-2022.

Se viceversa la scadenza del bilancio di previsione 2020-2022 fosse rinviata al 31 luglio 2020 (ipotesi non affatto improbabile) si ritiene che il Consiglio comunale in ogni caso debba ratificare la delibera di variazione di bilancio assunta oggi (si ipotizza) dalla Giunta con i poteri del Consiglio.

Su tale delibera, tra l’altro, va espresso il parere dell’Organo di revisione, come precisato dai principi di revisione enti locali. In caso di variazioni di bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio ai sensi art. 175 comma 4 Tuel, il parere dell’Organo di revisione va espresso non sulla delibera consiliare di ratifica entro 60 giorni dopo, ma immediatamente sulla stessa delibera di motivata urgenza di Giunta. In quel momento infatti, la Giunta nel variare il bilancio assume le vesti giuridiche del Consiglio.

Inoltre, poiché come è noto le variazioni di bilancio partono dal basso, e poi si formalizzano dall’alto, occorre chiedersi a che livello contabile ci posizioniamo. La risposta non può che essere il capitolo di entrata, a cui agganceremo relativa Categoria, Tipologia, Titolo, e il capitolo di spesa a cui agganceremo il corrispondente Macroaggregato e Titolo, appartenente a un determinato Programma di una determinata Missione.

Sul piano della destinazione, la Missione dovrebbe essere la n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia); il Programma il n. 5 (Interventi  per le famiglie), anche se non si possono escludere altre allocazioni in base all’organizzazione del Comune. Sul piano della natura, trattasi di Titolo II entrata da trasferimenti correnti e di Titolo I spesa, spesa corrente. Il Macroaggregato sarà "Acquisto di beni e servizi", visto che le risorse saranno destinate all’acquisto, in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti Dlgs 50/2016, di buoni spesa utilizzabili dalle famiglie destinatarie per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito web istituzionale; oppure e/o inoltre per l’acquisto di generi alimentare o di prodotti di prima necessità. Se invece il Comune stamperà in proprio voucher nominativi, di taglio diverso, e li consegnerà alle famiglie, l'allocazione contabile sarà a Macroaggregato 4 Trasferimenti, posto che l'esercente che ha fornito la prestazione alla famiglia si rivolgerà poi al Comune per incassare le somme (dopo aver fatto singoli scontrini fiscali alla famiglia). Il capitolo di spesa di acquisti sarà necessariamente un capitolo nuovo specifico, o più capitoli ed eventuali articoli contraddistinti dal numero dell’Ordinanza di cui trattasi.

Per quanto riguarda l’entrata, la voce di riferimento del piano dei conti sarà "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" - E.2.01.01.01.003, con correlata Tipologia, Categoria e capitolo, quest’ultimo denominato con riferimento all’Ordinanza stessa e gestito in "gestione vincoli" ovvero codificando con codice alfanumerico il vincolo per agganciare l’entrata con la spesa, tra loro strettamente vincolate.

Con la stessa delibera variazione di bilancio, di sola competenza per i Comuni in esercizio provvisorio, di competenza e di cassa per i Comuni che hanno già approvato il bilancio 2020-2022, è possibile inserire i capitoli per le donazioni da privati (E.2.01.02.00.000) o da imprese (E. .2.01.03.00.000) e integrare le risorse con fondi propri. Sulle donazioni, l’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza prevede che i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà eventuali donazioni. A tal fine è' autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La delibera di Giunta di variazione di bilancio dovrà essere separata dalla delibera di Giunta di variazione di Peg provvisorio (o di Peg definitivo per i Comuni che hanno già approvato il bilancio 2020-2022). In questo modo dispone l’art. 175 comma 5 quinquies del Tuel: "Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti".

In caso di successive variazioni tra capitoli e/o articoli, se ne sono stati utilizzati più di uno, rese necessarie in seguito, la competenza sarà dei Responsabili dei servizi.

Quanto evidenziato nella presente news vale anche per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e che necessitano di variazione d’urgenza di Giunta per recepire nel bilancio stesso le risorse di cui trattasi per il sostegno e la solidarietà alimentare.

Per approfondimenti: info@gruppodelfino.it  oppure mauriziodelfino@iol.it